
Gli immobili abitativi utilizzati per attività di tipo ricettivo, che comportano l’effettuazione di prestazioni imponibili, devono essere trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Gli immobili abitativi utilizzati per attività di tipo ricettivo, che comportano l’effettuazione di prestazioni imponibili, devono essere trattati alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.