Evoluzione dell’incentivo e guida operativa 2026
Confermata e aggiornata anche per il 2026 la disciplina di incentivazione statale dedicata agli interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, nota come Conto Termico.
👉 Per comprendere l’impostazione originaria del meccanismo e la sua ratio storica, rimando al mio approfondimento completo pubblicato nel 2013 sul primo Conto Termico tramite il pulsante alla fine dell’articolo.
1. Quadro normativo e decorrenza
Il nuovo regime è disciplinato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2025 (G.U. n. 224 del 26 settembre 2025), che aggiorna e sostituisce la disciplina previgente (DM 16 febbraio 2016, c.d. Conto Termico 2.0).
Entrata in vigore: 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale → 25 dicembre 2025.
Ambito applicativo: incentivi per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Regole applicative: approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e rese operative dal GSE.
2. Perché il Conto Termico 3.0 è importante
Il Conto Termico resta una misura di incentivazione diretta (in conto capitale), distinta dalle detrazioni fiscali: non è una detrazione in dichiarazione dei redditi, ma un contributo a fondo perduto erogato dal GSE, che non dipende dalla capienza fiscale.
Rispetto alla prima versione introdotta nel 2013 e alla successiva versione 2.0 (2016), il 3.0:
aggiorna e amplia soggetti beneficiari e tecnologie incentivabili;
rende più flessibili e coerenti le regole con gli standard tecnologici attuali;
mantiene l’erogazione in forma di contributo diretto tramite GSE;
prevede procedure digitali e, per alcuni soggetti, contributi anticipati per diagnosi energetiche.
3. Chi può accedervi
Il Conto Termico 3.0 è destinato a una platea ampia di soggetti:
Pubbliche Amministrazioni (PA) (enti locali, scuole, ospedali, ecc.)
Privati cittadini (proprietari/usufruttuari di edifici)
Enti del Terzo Settore e cooperative sociali
Comunità energetiche rinnovabili (CER) e gruppi di autoconsumatori
Imprese (con condizioni specifiche e limiti annuali al plafond di incentivi)
Le imprese devono rispettare criteri di ammissibilità e non rientrare tra quelle “in difficoltà” secondo la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
4. Interventi incentivabili
Il meccanismo supporta interventi in due grandi categorie:
A. Efficienza energetica degli edifici
isolamento termico di pareti, coperture e solai
sostituzione serramenti
sistemi di building automation e controllo
sistemi di illuminazione efficiente
infrastrutture per veicoli elettrici
interventi sull’involucro e componenti termici
B. Produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Pompe di calore e sistemi ibridi
Generatori a biomassa ad alta efficienza
Solare termico
Altri impianti termici da fonti rinnovabili
💡 La lista è più ampia rispetto alle versioni passate e include anche interventi integrati con tecnologie digitali e di controllo efficiente.
5. Quanto si ottiene: percentuali e massimali
Il Conto Termico 3.0 prevede contributi commisurati alle spese ammissibili, con i seguenti criteri generali:
Fino al 65% delle spese ammissibili per la maggior parte degli interventi per soggetti privati e PA.
Fino al 100% delle spese ammissibili in casi specifici, ad esempio per edifici pubblici di Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Risorse complessive disponibili: 900 milioni di euro annui, di cui una quota per PA e una per soggetti privati e terziario.
⚠️ L’entità finale del contributo è calcolata dal GSE sulla base di parametri tecnici specifici per ogni tipologia di intervento.
6. Modalità di erogazione
Il contributo viene erogato dal GSE attraverso procedure definite nelle Regole applicative, di solito con:
Pagamento in unica soluzione per importi contenuti
Pagamento in più rate per importi più elevati
Possibilità di contributi anticipati per la diagnosi energetica per PA e ETS non economici pari al 50% della spesa prevista.
7. Procedura per accedere agli incentivi
Le domande si presentano tramite il Portaltermico GSE (attivo dall’inizio del 2026).
Passaggi principali
Verifica requisiti e documentazione preliminare
Realizzazione dell’intervento (se richiesto prima della domanda)
Presentazione domanda sul portale GSE
Istruttoria e controlli documentali
Accettazione e pagamento dell’incentivo
⏱️ Le tempistiche e la documentazione necessaria variano in funzione della categoria di beneficiario.
8. Conto Termico 3.0 vs incentivi fiscali
A differenza delle detrazioni fiscali (ad es. ecobonus), il Conto Termico:
non è una detrazione fiscale in dichiarazione redditi;
non dipende dalla capienza fiscale del beneficiario;
assicura un contributo più rapido;
è cumulabile con altri incentivi nel rispetto delle regole sulla intensità dell’aiuto.
9. Conclusione
Il Conto Termico 3.0 mantiene l’impostazione storica del primo incentivo del 2013, ma lo aggiorna per renderlo più coerente con le esigenze attuali di efficienza energetica e decarbonizzazione, ampliando tecnologie, soggetti beneficiari e modalità operative.
👉 Se vuoi conoscere la razionalità originaria, la struttura giuridica di base e le regole del primo Conto Termico, puoi leggere il mio articolo storico cliccando qui sotto.