Con il DM 28 dicembre 2012 – c.d. decreto “Conto Termico” –, è stata data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 28 del DLgs. 3 marzo 2011 n. 28, che a sua volta ha dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE.
1. La norma
Il decreto in questione disciplina l’incentivazione di interventi, realizzati a decorrere dal 3 gennaio 2013:
– di incremento dell’efficienza energetica;
– di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono:
– le Amministrazioni pubbliche;
– i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Mentre le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi, i soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni.
In particolare, i soggetti privati (oltre alle Pubbliche amministrazioni) possono beneficiare del regime di favore per i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
– installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
L’art. 6 comma 4 del DM 28 dicembre 2012, inoltre, stabilisce che per le sole aziende agricole, oltre alla sostituzione, può essere incentivata l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomassa.
Sono previste tre diverse modalità di accesso agli incentivi, da effettuarsi tramite il portale denominato Portaltermico accessibile dal sito del GSE (www.gse.it):
– accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati;
– prenotazione degli incentivi: prevede che i soggetti ammessi (solo le Pubbliche amministrazioni) possano “prenotare” l’incentivo prima dell’avvio dei lavori;
– iscrizione ai Registri.
1.1 Spese connesse
Sono incentivabili anche le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 4 del DM 28.12.2012.
Più specificatamente, l’art. 5 del DM 28.12.2012 stabilisce che concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA (dove essa costituisca un costo):
- per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale:
- spese per la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- spese per le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
- per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
- per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
- fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
- per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
- fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui sopra;
- per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi
1.2 Altri interventi agevolabili
Accedono agli incentivi del c.d. “conto termico” anche gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del DLgs. 28/2011, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
2. Il contributo liquidato dal GSE
L’incentivo consiste in un contributo alle spese sostenute ed è liquidato dal GSE tramite bonifico bancario a favore del soggetto cha ha eseguito gli interventi.
Il Documento GSE del 9 aprile 2013 precisa che l’incentivo erogato:
– ha natura di contributo in conto impianti;
– non è assoggettato alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73;
– è da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’IVA e conseguentemente non vi è obbligo di emissione della fattura.
L’incentivo sarà erogato:
– in rate annuali, per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati, ovvero con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 600 euro;
– al netto del corrispettivo pari all’1% del valore del contributo totale spettante, dovuto dal beneficiario del contributo stesso per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (tale corrispettivo sarà trattenuto dalle rate annuali, non potrà essere superiore a 150 euro, è assoggettato ad IVA ad aliquota ordinaria ed è oggetto di fatturazione da parte del GSE).
Si ricorda che per l’agevolazione in commento, sono stanziati:
– 200.000.000 euro per gli interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni Pubbliche;
– 700.000.000 euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.
Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa non saranno accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi.
2.1 Durata dell'incentivo
TIPOLOGIA DI INTERVENTO | SOGGETTI AMMESSI | DURATA DELL’INCENTIVO (ANNI) |
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Amministrazioni Pubbliche | 5 |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Amministrazioni Pubbliche | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione | Amministrazioni Pubbliche | 5 |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Amministrazioni Pubbliche | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 KW | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 KW e inferiore o uguale a 1000 KW | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 5 |
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 KW | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 KW e inferiore o uguale a 1000 KW | Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati | 5 |