Il Conto termico è un programma di incentivi erogato dal GSE per promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.
I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.
Per un approfondimento si veda l’articolo relativo all’originaria pubblicazione del Conto termico (2013), cliccando il pulsante.
1. Conto termico 3.0
Con il DM 7.8.2025 viene definita la disciplina relativa all’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto termico 3.0).
Il decreto, che aggiorna il DM 16.2.2016, recante la disciplina del c.d. “Conto Termico 2.0”, entrerà in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia il 25.12.2025, ai sensi dell’art. 31 del DM 7.8.2025.
Ai sensi dell’art. 30 co. 1 del DM 7.8.2025, le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16.2.2016.
Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 30, la disciplina del “Conto Termico 2.0” continua ad applicarsi anche dopo il 25.12.2025:
- per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica che, alla data del 25.12.2025, risultano già accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non ancora conclusi;
- per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, se (i) l’istanza di acceso agli incentivi sia presentata entro il 25.12.2026 e (ii) prima dell’1.1.2025 è stato stipulato il relativo contratto di prestazione energetica, oppure è stato stipulato il contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza.
Regole applicative
Con il comunicato stampa GSE 19.12.2025 è stato reso noto che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, relative al DM 7.8.2025.
1.1. Interventi agevolati
Tanto per le amministrazioni pubbliche, quanto per i soggetti privati (comprese le imprese, come specificato al paragrafo seguente), sono incentivati:
- gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento dell’involucro, finestre comprese; sistemi di illuminazione; building automation; ricarica di veicoli elettrici; impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
- gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; installazione di impianti solari termici).
Tuttavia, mentre per le pubbliche amministrazioni entrambe le “macrocategorie” di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali, per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
1.2 Tetto annuo di 150 milioni di euro per il Conto termico 3.0 a favore delle imprese
Tra i soggetti ammessi a beneficiare degli incentivi del “Conto Termico 3.0” sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 5 del DM 7 agosto 2025 e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui all’art. 8 dello stesso DM rientrano anche le imprese.
L’art. 24 del DM 7 agosto 2025 specifica però che:
– ai soggetti ammessi che sono “imprese”, la disciplina del citato DM si applica nei limiti e nel rispetto di quanto ulteriormente previsto, con specifico riguardo alle imprese, dagli artt. 25, 26, 27 e 28;
– sono in ogni caso escluse dall’ambito di applicazione del “Conto Termico 3.0” le imprese “in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014” e le imprese “nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno”.
Le disposizioni del DM 7 agosto 2025 destinate a integrare la disciplina generale, per i casi in cui il soggetto che accede agli incentivi del “Conto Termico 3.0” sia una “impresa”, concernono:
– ulteriori requisiti sostanziali (efficacia degli interventi in termini di capacità di determinare una riduzione della domanda di energia primaria non inferiore a una determinata soglia minima) e procedurali (presentazione al GSE, prima dell’avvio dei lavori, di una richiesta preliminare che consenta una valutazione preventiva degli interventi) che devono sussistere ai fini della incentivabilità degli interventi di cui agli artt. 5 e 8 del DM 7 agosto 2025 (art. 25);
– diversa perimetrazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo (art. 26);
– specifica disciplina in materia di intensità e cumulabilità dell’incentivo, graduata anche in funzione della dimensione piccola, media o grande dell’impresa (art. 27);
– limiti specifici di spesa cumulata annua impiegabile dal GSE per il rilascio di incentivi a favore di soggetti ammessi che sono “impresa”, tale per cui a questa tipologia di beneficiari non possono essere destinate risorse disponibili per più di 150 milioni di euro annui a livello complessivo, con un tetto massimo “individuale” di 30 milioni di euro per singola impresa e intervento (art. 28).
Ai sensi della lett. t) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, per “impresa”, ai fini del decreto, si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro”.
Stante questa ampia definizione a livello normativo, le Regole applicative approvate dal MASE il 5 dicembre 2025 e rese note con il comunicato stampa GSE 19 dicembre 2025, riconducono al novero delle “imprese” anche gli enti del Terzo settore annoverabili tra gli “ETS economici”, fermo restando che questi soggetti, pur dovendo soggiacere alle specifiche disposizioni previste per le “imprese” dagli artt. 24-28 del DM 7 agosto 2025, hanno anche il diritto di applicare la disciplina del “Conto Termico 3.0” secondo le regole proprie delle amministrazioni pubbliche, con riguardo alle disposizioni in materia di accesso agli incentivi (diretto o mediante prenotazione) e alle disposizioni in materia di erogazione finanziaria degli incentivi, quando effettuano interventi che rientrano nel perimetro per il quale sussiste la loro assimilazione alle amministrazioni pubbliche ai fini del “Conto Termico 3.0”.
Da questo punto di vista, suscita qualche perplessità il passaggio del § 4.4. delle Regole applicative approvate dal MASE nel quale si riconduce l’intero tetto annuo di 150 milioni di euro di incentivi concedibili a imprese, ivi inclusi quelli agli “ETS economici”, al plafond di 500 milioni di euro di spesa cumulata disponibile per gli incentivi ai soggetti ammessi che rientrano tra i “soggetti privati”.
Pare infatti che, nel caso in cui un “ETS economico” richieda incentivi per interventi che rientrano nel perimetro di assimilazione all’amministrazione pubblica (con tanto di possibilità di accesso mediante prenotazione), questi ultimi, pur rilevando ai fini del limite annuo di 150 milioni di euro di incentivi erogabili a imprese, dovrebbero “pescare” dal plafond di 400 milioni di euro di spesa cumulata disponibile per gli incentivi ai soggetti ammessi che rientrano tra le “amministrazioni pubbliche”.
2. Conto termico 2.0
Dall’1.6.2016 è entrato in vigore il “Conto termico 2.0”, approvato con il DM 16.2.2016.
Il conto termico 2.0 è destinato anche a privati e famiglie che devono sostituire un vecchio impianto di climatizzazione con una caldaia a pompa di calore, ibrida o alimentata a fonte rinnovabile, installare collettori per il solare termico o cambiare un vecchio scaldacqua elettrico con un boiler a pompa di calore.
3. Conto termico
Con il DM 28.12.2012 – c.d. decreto “Conto termico” recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, è stata data attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 28 del DLgs. 3.3.2011 n. 283, che a sua volta ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Il DM 28.12.2012 è entrato in vigore il 3.1.2013.