I nuovi iper-ammortamenti 2026

Dopo anni di crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “5.0”, torniamo alla maggiorazione dell’ammortamento, cioè a una deduzione fiscale distribuita nel tempo, non a un credito immediatamente compensabile. Questo cambia la pianificazione. E cambia anche il tipo di imprese che ne traggono il massimo beneficio.

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Torna la maggiorazione dell’ammortamento per investimenti 4.0 e 5.0

La legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025 n. 199) reintroduce l’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0.

Si tratta di un ritorno al meccanismo della maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, che sostituisce – per il periodo 2026-2028 – i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

In sintesi:
non più credito d’imposta, ma deduzione maggiorata ai fini IRES/IRPEF, tramite variazione in diminuzione in dichiarazione.

Chi può beneficiarne

Possono accedere all’agevolazione solo i titolari di reddito d’impresa:

  • imprese individuali;

  • società di persone e di capitali;

  • enti commerciali;

  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono invece esclusi:

  • professionisti;

  • soggetti in regime forfetario;

  • imprese agricole in regime catastale;

  • imprese in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;

  • soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

La spettanza è subordinata:

  • al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

  • alla regolarità contributiva (DURC).

Periodo agevolato

Gli investimenti devono essere effettuati dall’1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Elemento importante:
non è previsto un “termine lungo” con prenotazione come nelle precedenti versioni.

Ai fini del momento di effettuazione valgono le regole dell’art. 109 TUIR:

  • acquisto: data di consegna/spedizione (o effetto traslativo se successivo);

  • leasing: data di consegna al locatario;

  • appalto: ultimazione o SAL accettato;

  • costruzione in economia: competenza dei costi.

Quali beni sono agevolabili

1. Beni materiali e immateriali 4.0

Devono essere:

  • nuovi,

  • strumentali,

  • interconnessi al sistema aziendale,

  • compresi nei nuovi Allegati IV e V alla legge di bilancio (tali nuovi Allegati vanno in sostanza a sostituire, aggiornandoli, i “vecchi” Allegati A e B alla L. 11.12.2016 n.232, ampliando quindi il perimetro dei beni agevolati.).

In relazione ai beni di cui all’Allegato IV alla L.199/2025, in linea di massima si tratta dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”,raggruppati nelle seguenti categorie:
beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;
 –beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese (nuovo gruppo di beni rispetto al precedente Allegato A alla L.232/2016).

Tra le novità più rilevanti:

  • infrastrutture HPC per intelligenza artificiale;

  • infrastrutture di connettività industriale;

  • sistemi di sicurezza OT/IT;

  • software di intelligenza artificiale generativa (LLM);

  • piattaforme per carbon footprint e sostenibilità.

Restano esclusi:

  • PC, notebook, tablet;

  • stampanti e periferiche d’ufficio;

  • sistemi per attività amministrative non direttamente collegate al processo produttivo.

L’ Interconnessione
Un paragrafo a parte merita il requisito dell’interconnessione.

Per espressa previsione, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V “interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario che:
– scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
– sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

2.Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Sono agevolati anche:

  • impianti per autoconsumo energetico (anche a distanza);

  • sistemi di accumulo.

Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli con requisiti tecnici specifici (efficienza minima 23,5% o 24% a seconda della tipologia). Inoltre è attualmente previsto che tali impianti siano prodotti nel territorio dell’Unione europea.

Misura dell’iper-ammortamento

La maggiorazione è “a scaglioni” sull’investimento complessivo:

InvestimentoMaggiorazione
fino a 2,5 mln €180%
da 2,5 a 10 mln €100%
da 10 a 20 mln €50%

Esempio semplice:
investimento di 6 milioni →

  • 180% sui primi 2,5 mln

  • 100% sui restanti 3,5 mln

La maggiorazione complessiva diventa 8 milioni.

Con IRES al 24%, il risparmio fiscale può essere molto significativo.

Come funziona operativamente

La maggiorazione:

  • non modifica il valore contabile del bene;

  • si traduce in una variazione in diminuzione extracontabile nel modello REDDITI;

  • segue i coefficienti fiscali del DM 31.12.1988;

  • nel primo anno si applica la riduzione alla metà del coefficiente (art. 102 TUIR).

Vale sia per:

  • beni acquistati in proprietà,

  • beni in leasing (solo sulla quota capitale).

Attenzione:
se in un anno non si utilizza tutta la quota spettante, non può essere “recuperata” automaticamente negli anni successivi (salvo dichiarazione integrativa o rimborso).

Accesso non automatico

A differenza dei “vecchi” iper-ammortamenti, l’accesso non è automatico.

È prevista:

  • comunicazione telematica tramite piattaforma GSE;

  • certificazioni sugli investimenti;

  • modalità che saranno definite da un decreto attuativo MIMIT-MEF.

Siamo quindi in un sistema ibrido:
struttura da ammortamento, ma con controllo procedurale simile ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Cessione o delocalizzazione del bene

Se il bene viene:

  • ceduto,

  • o trasferito all’estero,

nel periodo di ammortamento fiscale:

  • si perdono le quote residue non ancora fruite;

  • non è prevista restituzione di quanto già dedotto.

La fruizione può continuare solo se, nello stesso periodo d’imposta, il bene viene sostituito con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o UE, a condizione che:

  • non si finanzi la stessa quota di costo;

  • non si superi il costo complessivo sostenuto.

La base di calcolo va considerata al netto di contributi e sovvenzioni ricevute per gli stessi costi.

Questo è un cambio di impostazione rispetto alle precedenti versioni dell’iper-ammortamento. Chi cumula incentivi (PNRR, bandi regionali, contributi in conto impianti) dovrà strutturare con attenzione la composizione del beneficio.

Considerazioni operative

Il ritorno all’iper-ammortamento cambia la logica di pianificazione:

  • non c’è più un credito immediatamente compensabile;

  • il beneficio è distribuito nel tempo tramite ammortamento;

  • diventa centrale la gestione fiscale del reddito e delle perdite.

Per le imprese con redditività stabile e piani di investimento pluriennali, lo strumento può essere molto efficace.
Per chi ha marginalità ridotta o perdite fiscali strutturali, occorre una valutazione preventiva più attenta.

Cosa fare ora

Qui viene la parte operativa.

1. Mappare gli investimenti 2026–2028

Se hai in programma:

  • nuovi macchinari 4.0,

  • software evoluti,

  • infrastrutture AI,

  • impianti fotovoltaici per autoconsumo,

è il momento di verificare se rientrano nei nuovi Allegati IV e V.

Non basta che siano “moderni”: devono essere tecnicamente coerenti con l’elenco normativo.


2. Valutare la convenienza in base al reddito

L’iper-ammortamento è efficace se:

  • l’impresa genera imponibile;

  • non ha perdite fiscali strutturali;

  • non ha già eccedenze rilevanti.

In caso contrario, il beneficio rischia di diluirsi nel tempo.

Serve simulazione preventiva.


3. Coordinare con altre agevolazioni

La maggiorazione:

  • è cumulabile con altri incentivi,

  • ma la base di calcolo va assunta al netto di contributi sugli stessi costi,

  • e non si può superare il costo sostenuto.

Occorre quindi pianificare il mix tra contributi, PNRR, bandi regionali e iper-ammortamento.


4. Verificare interconnessione e documentazione

Molti contenziosi 4.0 nascono da:

  • interconnessione non documentata;

  • perizie imprecise;

  • software non capitalizzabili;

  • beni in leasing mal strutturati.

La parte tecnica va seguita prima dell’acquisto, non dopo.

A proposito di verifiche da attuarsi “in corso d’opera” rinvio ad un mio precedente articolo (nella presunzione che la prassi in merito sia immutata dal vecchio Iperammortamento). Se vuoi leggere l’articolo, clicca sul tasto che segue.