La proroga del secondo acconto delle imposte 2023

Le imprese individuali e i professionisti con ricavi/compensi dichiarati per il 2022 di importo non superiore a €. 170.000 potranno differire il termine di versamento del 2º acconto al 16/01/2024, in soluzione unica o in 5 rate mensili di pari importo.

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Differimento del 2° acconto delle imposte per le persone fisiche

Nell’ambito del DL n. 145/2023 (cd. “Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2024”), in G.U. del 18/10/2023, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 19/10/2023, è stata introdotta una novità per quanto attiene il termine di versamento del secondo acconto delle imposte 2023.

Come noto, entro il 30 novembre di ciascun anno scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte per il periodo d’imposta in corso.
Per quanto attiene le persone fisiche, l’acconto Irpef 2023 è pari al 100%:

  • dell’imposta dovuta per il periodo 2022: nel caso di acconto con il criterio storico
  • dell’imposta dovuta per il 2023: nel caso di adozione del criterio previsionale

L’articolo 4 del citato DL 145/2023 prevede la possibilità di differire il versamento della 2ª rata dell’acconto 2023 delle imposte sui redditi:

Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.2.

Soggetti interessati

Il differimento interessa:

  • il solo acconto 2023 (si tratta di una disposizione transitoria)
  • le persone fisiche titolari di partita Iva: imprese individuali e lavoratori autonomi
  • che nel 2022 dichiarano ricavi/compensi non superiori a €. 170.000.

Soggetti esclusi

Risultano esclusi dal differimento i seguenti soggetti:

  • imprese individuali/professionisti che nel 2022 dichiarano ricavi/compensi superiori a €.170.000
  • le persone fisiche “private” (non titolari di partita IVA)

(Nota: a tal fine non dovrebbe rilevare se risultino soci di società/associazioni “trasparenti”)

  • i soggetti diversi dalle persone fisiche: società di capitali/enti commerciali, società di persone ed associazioni professionali; enti non commerciali.

(N.B.: dovrebbero essere esclusa anche l’impresa individuale/professionista che non ha versato la 1° rata dell’acconto 2023, in quanto di ammontare non superiore a €. 103)

Per tali soggetti il termine di versamento rimane fermo al 30/11/2023 (alla fine dell’11° mese dalla chiusura dell’esercizio per le società di capitale con periodo d’imposta “non solare”).

Imposte interessate

Il citato art. 4 fa espresso riferimento all’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
Dunque, rientrano nella proroga tutti gli acconti delle imposte liquidate nel mod. Redditi PF 2023:

  • non solo l’Irpef
  • ma anche le imposte sostitutive (il problema non si pone per l’Irap, non più dovuta dalle persone fisiche). In particolare: Cedolare secca sulle locazioni abitative; Imposta sostitutiva contribuenti forfetari; IVIE ed IVAFE.

Versamenti esclusi

per espressa previsione normativa sono esclusi dal differimento i contributi previdenziali e assistenziali: pertanto la 2° rata dei versamenti “variabili” dell’IVS artigiani/commercianti ed alla Gestione separata INPS dei professionisti “senza Cassa” rimane da versare entro il 30/11/2023; i premi assicurativi INAIL (per i quali non è dovuto alcun acconto).

Termini differiti

Le persone fisiche titolari di partita Iva che rientrano nel perimetro soggettivo, potranno effettuare il i
citati versamenti della 2° rata degli acconti d’imposta 2023 dovuti, in luogo del termine del 30/11/2023 (termine generalizzato, posto che si tratta di soli soggetti con periodo d’imposta “solare”), con le seguenti modalità:

Modalità di versamentoScadenzaInteressi
SOLUZIONE UNICA16/01/2024
RATA 116/01/2024
RATA 216/02/20244% annuo
RATA 318/03/2024a partire dal
RATA 416/04/202416/01/2024
RATA 516/05/2024(art. 20, co.2, D.lgs. 241/97, ed art. 5,
co. 1, DM 21/05/2009)