Le novità del DL “PROROGHE FISCO”

La Scheda fornisce un’analisi delle principali disposizioni introdotte dal DL 29.9.2023 n. 132 (c.d. decreto “Proroghe Fisco”).

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Premessa

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 29.9.2023 n. 228, il DL 29.9.2023 n. 132 (c.d. decreto “Proroghe Fisco“), contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il decreto legge è entrato in vigore il 30.9.2023 e deve essere convertito in legge entro il 28.11.2023.

Tra le principali misure si segnalano:

  • il differimento del termine per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa;
  • la rimessione in termini dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia scaduti nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;
  • la proroga dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice;
  • l’anticipazione del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023;
  • la proroga del termine per i contribuenti in regime forfetario per la comunicazione delle informazioni relative all’attività per il periodo d’imposta 2021 (quadro RS del modello REDDITI PF);
  • la proroga del termine per operare l’attività lavorativa in smart working per i lavoratori del settore pubblico e privato c.d. “fragili”.

Le principali novità in tema di proroghe fiscali

La proroga dei termini per le operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice. (art.4)

Viene stabilita la proroga al 30.11.2023 dei termini relativi alle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice di cui all’art. 1 co. 100 – 105 della L. 197/2022.

Regime fiscale agevolato

La disciplina prevede un regime fiscale agevolato, a condizione che le operazioni siano realizzate, con i relativi atti, entro i termini previsti.

Relativamente all’imposizione sui redditi, il beneficio fiscale in capo alla società riguarda:

  • la tassazione, e la modalità di calcolo, delle plusvalenze realizzate sui beni agevolabili. Sulle stesse è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% (elevata al 10,5% se la società è di comodo per almeno due periodi di imposta sugli ultimi tre), la cui base imponibile è costituita dal differenziale tra il valore normale (o valore catastale per gli immobili) e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni;
  • la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione, assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.

Proroga al 30.11.2023 dei termini per l’effettuazione degli atti e per il versamento delle imposte sostitutive

La proroga interessa i termini di perfezionamento delle operazioni agevolate e i termini di versamento delle imposte sostitutive.

Al citato art. 1 co. 100 della L. 197/2022 le parole “30 settembre 2023” sono, infatti, sostituite con le parole “30 novembre 2023” e l’art. 1 co. 105 (primo periodo) della L. 197/2022 è sostituito stabilendo ora che “le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023“, in luogo dei precedenti termini che disponevano il versamento del 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.9.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023.

I nuovi termini di versamento interessano tutte le operazioni agevolate realizzate, coinvolgendo anche quelle, eventualmente, già realizzate entro il previgente termine, ma solo con riferimento alle imposte sostitutive.

Il differimento dei termini non riguarda le altre imposte indirette (IVA, imposta di registro e ipotecarie e castali), il cui versamento dovrà avvenire secondo le modalità (e i termini) ordinariamente previsti.

Nessuna proroga, inoltre, è prevista per il versamento delle ritenute sui dividendi in natura che emergono a seguito dell’assegnazione.

Proroga dei termini finanziari (quadro RS dei contribuenti forfettari per il 2021 – art. 6)

Viene disposto il differimento al 30.11.2024 del termine per comunicare le informazioni relative all’attività svolta nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021) da parte di imprenditori e professionisti in regime forfetario (ex L. 190/2014).

Nel testo della norma è specificato che il rinvio tecnico è giustificato dalla necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario con i principi della legge di delega fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), in materia di concordato preventivo biennale.

La disposizione agevola soprattutto i contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di compliance per omissioni nella compilazione del quadro RS (provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550), i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

Crediti d’imposta energia e gas I e II trimestre 2023 – Anticipo del termine per l’utilizzo (art. 7)

Viene anticipato dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 (art. 1 co. 7 della L. 197/2022 e art. 4 del DL 34/2023), riducendo quindi il periodo per la fruizione.

Tali crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni, entro il nuovo termine del 16.11.2023.

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti in F24 sempre entro il medesimo termine del 16.11.2023