La “ROTTAMAZIONE QUINQUIES”

Analisi e approfondimenti sulla nuova "Rottamazione Quinquies" prevista dalla Legge di bilancio 2026. Tutto quello che c'è da sapere per aderirvi in modo efficace ed intelligente.

indice

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1. NOZIONE DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, derivanti da:

In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 82 della L. 199/2025, il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2026 beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

1.1. VERIFICA PREVENTIVA DEI CARICHI ROTTAMABILI

L’Agente della Riscossione fornisce servizi di informazione sulla verifica preventiva dei carichi rottamabili ex art. 1 co. 85 della L. 199/2025 fruibili altresì dagli eredi del contribuente defunto, dagli amministratori di sostegno/tutori/curatori e dai legali rappresentanti di persone giuridiche.
Il debitore può:

  • accedere alla propria area riservata mediante ad esempio il c.d. SPID nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal caso, se si clicca sulla funzione dedicata alla definizione agevolata, prima di compilare l’apposito form “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
  • chiedere, anche attraverso l’area pubblica del sito, il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 1.2026).

Termine

Adempimento

Soggetto

Indicazioni

1.1.2000 – 31.12.2023

Consegna
del ruolo

Ente creditore

Non rileva
la notifica dell’atto

30.4.2026

Presentazione
dell’istanza

Contribuente

Termine da intendersi come decadenziale

30.6.2026

Liquidazione
delle rate

Agenzia
delle Entrate-Riscossione

31.7.2026

Pagamento
in unica soluzione 

Contribuente

Il mancato/tardivo pagamento non perfeziona
la rottamazione

31.7.2026

Pagamento
della prima rata

Contribuente

30.9.2026

Pagamento
della seconda rata

Contribuente

30.11.2026

Pagamento
della terza rata

Contribuente

31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9, 30.11 di ciascun anno dal 2027

Pagamento delle rate (dalla quarta alla 51°)

Contribuente

31.1.2035, 31.3.2035

Rate numero 52 e 53

Contribuente

31.5.2035

Ultima rata

Contribuente

Il mancato/tardivo pagamento non perfeziona

la rottamazione

2. NOZIONE DI CARICHI AFFIDATI DALL'1.1.2000 AL 31.12.2023

Rientrano nella rottamazione i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2023 derivanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, da contributi INPS dichiarati e non pagati e da sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da amministrazioni statali.

L’art. 1 co. 82 della L. 199/2025 fa riferimento all’affidamento del carico quindi non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Dovendosi trattare di carico affidato all’Agente della riscossione, non sono rottamabili gli avvisi bonari ancorché emergenti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione.

2.1. ROTTAMAZIONE PARZIALE

Il debitore può decidere quali carichi definire quindi se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

2.2. SOMME PAGATE IN PRECEDENZA

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione.
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute (art. 1 co. 89 della L. 199/2025).

3. AMBITO APPLICATIVO

La rottamazione riguarda i carichi “derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″ (art. 1 co. 82 della L. 199/2025).
Non rientrano i carichi scaturenti da avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure da atto di contestazione delle sanzioni (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026). Del pari, non rientrano nella rottamazione i ruoli inerenti a imposte quali il registro, le successioni o l’IMU.

3.1. LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

I ruoli derivanti dall’incrocio con le c.d. “LIPE” (comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA) sembrano rientrare nella rottamazione considerato che l’art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010 rinvia all’art. 54-bis del DPR 633/72.

3.2. DECADENZA DA DILAZIONE DELL'AVVISO BONARIO

Dovrebbero rientrare nella rottamazione i ruoli derivanti da decadenza dalla definizione/dilazione dell’avviso bonario ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 (inclusi quelli relativi alla tassazione separata), sempre che si tratti di liquidazione automatica/controllo formale  della dichiarazione.

3.3. OMESSI VERSAMENTI INPS

Sono rottamabili i carichi INPS (derivanti da ruoli o da avviso di addebito ex art. 30 del DL 78/2010) inerenti ad omessi versamenti non emersi a seguito di accertamento.
Non possono essere rottamati i carichi formati da enti previdenziali diversi dall’INPS, come quelli delle Casse professionali o dell’ENASARCO.

3.4. VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADAe

Per le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), la rottamazione è ammessa solo se la sanzione sia stata irrogata dalle competenti amministrazioni dello Stato.

Non sono rottamabili le sanzioni stradali irrogate dalla polizia locale (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Essa non causa lo stralcio delle sanzioni ma dei soli interessi, inclusi quelli ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 (art. 1 co. 97 della L. 199/2025).

Tributo/contributo dichiarato e non versato

Rottamazione

IRPEF/IRES

IVA

IVA

Imposte sostitutive

Addizionali IRPEF comunali e regionali

Contributo di solidarietà

Imposta di registro

No

Imposta sulle successioni/donazioni

No

Imposte ipotecarie e catastali

No

IMU

No

Contributi INPS

Contributi dovuti alle Casse professionali

No

Sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali

3.5. PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI

Possono beneficiare della rottamazione ex L. 199/2025 coloro i quali sono decaduti da una pregressa rottamazione dei ruoli, prevista:

I debiti possono essere estinti “secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98”, pertanto si deve pur sempre trattare di carichi inerenti, in breve, ad omessi versamenti (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
Coloro i quali sono decaduti ed avevano rottamato un carico derivante da accertamento esecutivo non possono fruire della rottamazione ex L. 199/2025.

Rottamazione ex L. 197/2022

Relativamente alla rottamazione ex art. 1 co. 236 ss. della L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) o alla relativa riammissione di cui all’art. 3-bis del DL 202/2024, possono beneficiare della L. 199/2025 solo i debitori che al 30.9.2025 erano decaduti dalla rottamazione (art. 1 co. 99 e 100 della L. 199/2025). 
La rottamazione della L. 199/2025 non può essere fruita dai debitori che non hanno pagato o hanno pagato tardi la rata in scadenza al 30.11.2025 o una delle rate ancora successive. Per questi soggetti rimane in essere la rottamazione ex L. 197/2022 e le rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario.

4. CONTENZIOSI IN CORSO

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso.
Per effetto dell’art. 1 co. 87 della L. 199/2025, “Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”.
In sintesi:

  • trasmessa la domanda di rottamazione, questa unitamente alla ricevuta di trasmissione va depositata presso la Corte tributaria, in modo che il processo possa essere sospeso ;
  • se entro il 31.7.2026 viene pagata la prima rata o tutte le somme, su produzione della comunicazione di liquidazione delle somme e del certificato di pagamento della prima rata, il processo è estinto;
  • se la prima rata o le somme non vengono pagate, allora la sospensione è di fatto revocata e il processo segue il suo corso.

Se il contribuente presenta la domanda di rottamazione e, pagata la prima rata, non riesce a pagare le successive, non solo decade la rottamazione (riemerge di conseguenza il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi) ma il processo, ormai estinto, non potrà più essere ripreso. 

L’estinzione del processo avviene a spese compensate (art. 46 del DLgs. 546/92).

5. BENEFICI

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolose si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 5.2009);
  • degli interessi di moraex  30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • dei compensi di riscossioneex  17 del DLgs. 112/99.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

5.1. CARICHI RELATIVI SOLO A SANZIONI

I carichi relativi a sole sanzioni da tardivo versamento rientrano nella rottamazione che non ha in questo caso costi ma bisogna presentare domanda entro il 30.4.2026 (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6, § 8.1).

6. DOMANDA DI ROTTAMAZIONE

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2026, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. “identità digitale” (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.

6.1. INTERMEDIARI ABILITATI

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

6.2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (AREA PRIVATA)

Se si presenta domanda nell’area privata, si accede mediante identità digitale (ad esempio con il c.d. SPID).
Il sistema, nel momento in cui il debitore accede alla funzione dedicata alla definizione agevolata, evidenzia i soli carichi rientranti nella rottamazione.

6.3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (AREA PUBBLICA)

Occorre compilare il form indicando i carichi che si vogliono definire compresi nella cartella di pagamento o nell’avviso di addebito.
È poi necessario specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva. Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

Se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione quinquies e quindi “definibile” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026). Ove vengano indicati carichi non definibili, di conseguenza, entro il 30.6.2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà il diniego alla rottamazione. Onde evitare ciò, è possibile richiedere preventivamente un prospetto dei carichi rottamabili con indicazione delle somme dovute (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

6.4. PRESENTAZIONE DI DISTINTE DOMANDE

Nonostante non sia espressamente indicato, sembra possibile presentare, entro il 30.4.2026, distinte istanze di rottamazione dei ruoli, in modo che ciascuna domanda generi un differente piano di dilazione. In questo modo, se si decade da un piano la rottamazione viene meno solo per esso e non anche per gli altri, relativamente ai quali si stanno pagando le rate per intero e nei termini.

6.5. CARTELLE DI PAGAMENTO CON CARICHI SIA ROTTAMABILI CHE NON ROTTAMABILI

Laddove la cartella di pagamento o l’avviso di addebito contengano diversi carichi di cui solo alcuni rottamabili, occorre indicare nel form il carico che si intende rottamare.
Ove, per i carichi non rottamabili o non inclusi nella domanda di rottamazione, fosse in essere una dilazione ex art. 19 del DPR 602/73, il debitore “potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
In sostanza, sembra possibile ottenere la rimodulazione del piano di dilazione.

7. EFFETTI DELLA DOMANDA

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73 (art. 1 co. 91 della L. 199/2025).

Rimangono i fermi e le ipoteche già adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa manterrebbe i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo. Quando si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

7.1. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE P.A.

Per effetto della domanda si è considerati adempienti ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.

7.2. DURC

La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 (art. 1 co. 91 della L. 199/2025).
Tale documento potrà essere annullato in caso di decadenza dalla rottamazione.

7.3. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Presentata la domanda di rottamazione, non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010 o all’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 54).

7.4. PIGNORAMENTI

Trasmessa la domanda di rottamazione:

  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ( 1co. 91 della L. 199/2025).

Non sono sospesi gli interventi in procedure espropriative immobiliari instaurate da terzi il cui immobile sia oggetto di ipoteca esattoriale.
A seguito del pagamento, entro il 31.7.2026 della totalità delle somme o della prima rata si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (art. 1 co. 94 lett. b) della L. 199/2025).

Se si tratta di pignoramento del conto corrente, è bene informare subito l’istituto di credito e l’Agente della riscossione, facendo presente che è stata presentata domanda di rottamazione; in questo modo, il conto corrente potrà essere sbloccato non appena l’istituto di credito riceve la relativa comunicazione da parte dell’Agente della Riscossione.

8. COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Entro il 30.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Per i carichi non inclusi nella domanda ancorchè contenuti nella medesima cartella di pagamento, la rottamazione non produce effetto.

9. VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:

  • utilizzare i bollettini precompilati allegati alla comunicazione;
  • la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi;
  • recarsi presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione .

Sono possibili ulteriori forme di pagamento, come l’home banking, il pagamento presso le ricevitorie, il c.d. “CBILL” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).
È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 .

9.1. PAGAMENTO RATEALE

Il pagamento può avvenire in forma rateale, previa opzione da esercitare nel modello di rottamazione. È possibile, entro il limite massimo delle 54 rate, indicare in quante rate si intende estinguere il debito.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2026, gli interessi al tasso del 3% annuo (art. 1 co. 84 della L. 199/2025). La dilazione è regolata in via autonoma dalla L. 199/2025 senza che possa operare l’art. 19 del DPR 602/73.

9.2. DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE

La rottamazione non produce effetti in caso di omesso oppure insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata (art. 1 co. 95 della L. 199/2025). Fermo quanto esposto, non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi.

Il mancato pagamento della sola prima rata in scadenza al 31.7.2026 non dovrebbe causare alcuna decadenza. Tuttavia, l’Agente della riscossione sembra adottare una prassi difforme dal paradigma normativo, specificando non, come corretto, che il mancato/insufficiente pagamento di una o due rate non fa decadere la rottamazione, ma che “Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Il debitore decade in automatico senza necessità di un provvedimento.
Riemerge la possibilità, in costanza dei requisiti di legge, di adottare sia misure cautelari (fermi e ipoteche) sia azioni esecutive (pignoramenti), così come la prosecuzione di quelle eventualmente in essere.
I termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.
Tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

Rate non pagate (criteri di imputazione dei pagamenti)

Il mancato/insufficiente pagamento dell’ultima rata causa la decadenza dalla rottamazione. Bisogna però rilevare che “quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Esemplificando, “nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza. Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione quinquies e la ripresa delle attività di recupero” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

La tesi è sfornita di supporto normativo, in quanto l’art. 1 co. 95 della L. 199/2025 fa esplicito riferimento all’ultima rata, senza condizioni aggiuntive e senza riferimento ai criteri di imputazione dei pagamenti previsti dall’art. 31 del DPR 602/73. Accettando questa interpretazione, in sostanza si vanifica la prescrizione secondo cui si decade se non si pagano due rate del piano diverse dall’ultima.

9.3. DILAZIONE DEL DEBITO RESIDUO A SEGUITO DELLA DECADENZA

Una volta decaduta la rottamazione, non sarà più possibile ottenere la dilazione del debito residuo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2026).

Lo studio prenderà contatti distintamente con ogni cliente cui la nuova normativa può interessare. È fondamentale però, come già indicato in precedenti circolari informative, che il contribuente sia in possesso dello SPID, già per procedere ad una prima consultazione della posizione debitoria.