La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sono escluse tutte le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria. Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’IVA all’importazione.
Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.9.2023 (l’originario termine del 30.6.2023 è stato posticipato dal DL 30.3.2023 n. 34), e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell’1.1.2023.
Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.
Ambito applicativo | Liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e Monopoli |
Requisiti | Notifica del ricorso introduttivo entro l’1.1.2023 |
Benefici | Stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, parziale stralcio dell’imposta a seconda dell’andamento del processo (lo stralcio può essere del 60%, dell’85% o del 95%) |
Domanda | Entro il 30.9.2023 |
Versamenti | Tutte le somme o la prima rata entro il 30.9.2023; massimo 20 rate (o 51 rate mensili a decorrere dalla quarta) |
Somme già pagate | Si scomputano dal dovuto, senza rimborso |
Spese processuali | Compensazione |
Requisiti per la definizione
Per poter definire la lite, occorre:
- che, entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di accettazione della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);
- che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).
Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio.
La lite, a differenza di quanto può dirsi ad esempio per l’art. 6 del DL 119/2018, non deve riguardare “atti impositivi” pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria: il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2).
Giudicato interno e autotutela parziale
Oggetto di definizione sono gli importi contestati in primo grado rimasti oggetto di contesa. Se in merito ad alcune parti dell’atto si è formato il giudicato interno queste non rientrano nella definizione e lo stesso vale per le parti di atto oggetto di autotutela parziale.
La formazione del giudicato interno o dell’autotutela parziale si vaglia alla data di presentazione della domanda di definizione (provv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294).
Di conseguenza, le imposte, nonché le sanzioni e gli interessi, inerenti a dette parti di atto sono, a seconda dei casi, spettanti o non spettanti (quindi, se del caso, da restituire ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 546/92 non dovendo essere scomputate dalle somme dovute a seguito di definizione). D’altro canto, tali parti di atto non concorrono più a formare il valore della lite.
Benefici
In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023:
- se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.
Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.
Ove il ricorso è “pendente iscritto nel primo grado” all’1.1.2023 (provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 n. 30294), spetta anche lo sconto del 10% dell’imposta.
Il processo pendente in sede di rinvio ex art. 63 del DLgs. 546/92 si definisce pagando il 90% delle imposte (provv. Agenzia delle Entrate 1.2.2023 n. 30294).
Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.
Si elencano in forma tabellare le diverse situazioni che possono verificarsi, evidenziando, per ciascuna, il codice da indicare nel modello di definizione.
Fase processuale | Beneficio | Codice |
Pendenza in primo grado | Stralcio di soli interessi e sanzioni | 1 |
Pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio all’1.1.2023 (deposito anticipato nelle liti soggette a mediazione) | Stralcio di soli interessi e sanzioni | 1 |
Pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio all’1.1.2023 | Stralcio anche del 10% dell’imposta | 2 |
Pendenza in rinvio (o dei relativi termini di riassunzione) a seguito di sentenza della Corte di Cassazione all’1.1.2023 | Stralcio anche del 10% dell’imposta | 2 |
Vittoria del contribuente in primo grado | Stralcio anche del 60% dell’imposta | 3 |
Vittoria del contribuente in secondo grado | Stralcio anche dell’85% dell’imposta | 4 |
Soccombenza reciproca | Pagamento di tutte le imposte per la parte di sentenza sfavorevole; pagamento del 40% (se in primo grado) o del 15% (se in secondo grado) sulla parte favorevole | 5 |
Vittoria in tutti i gradi di giudizio e pendenza in Cassazione all’1.1.2023 | Stralcio anche del 95% dell’imposta | 6 |
Caso:
Se ad inizio ottobre 2022 si è tenuta l’udienza di primo grado, la definizione comporta il solo stralcio di sanzioni e interessi e del 10% dell’imposta nella misura in cui, all’1.1.2023, alcuna sentenza sia stata depositata. È irrilevante che, dopo l’1.1.2023, venga depositata la sentenza favorevole al contribuente.
Ricorso depositato prima dei 90 giorni (liti soggette a mediazione)
Nelle liti del valore sino a 50.000 euro opera l’art. 17-bis del DLgs. 546/92, quindi il ricorso va depositato decorsi 90 giorni dalla notifica per consentire la fase di reclamo/mediazione.
Il ricorso depositato in via anticipata non è inammissibile ma improcedibile e il giudice, se del caso, deve rinviare l’udienza.
Ove il ricorso, nelle liti del valore sino a 50.000 euro, sia stato depositato prima del decorso dei 90 giorni ma entro l’1.1.2023, non è processualmente valutabile quindi non consente lo stralcio del 10% delle imposte, dovendosi pagare il 100% (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 § 5.1).
Liti su atti relativi solo a sanzioni non collegate al tributo
Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:
- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).
Se il contribuente ha sempre vinto nei pregressi gradi di giudizio e il processo pende in Cassazione all’1.1.2023, si definisce pagando il 15% delle sanzioni e non il 5% (la definizione al 5%, per la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 § 5.4, è riservata ai processi in cui si controverte sull’imposta).
Liti su atti relativi solo a sanzioni collegate al tributo
Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione. Potrebbe essere la fattispecie in cui il contribuente ha ricevuto un atto di contestazione della sanzione per compensazione di un credito non spettante in quanto utilizzato oltre il limite consentito (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 23, § 5.1 e 5.29) o il classico caso dei tardivi versamenti di imposte dichiarate.
Si elencano in forma tabellare le diverse situazioni che possono verificarsi, evidenziando, per ciascuna, il codice da indicare nel modello di definizione.
Fattispecie | Beneficio | Codice |
Lite su sanzioni non collegate al tributo: sentenza favorevole | Stralcio dell’85% della sanzione | 7 |
Lite su sanzioni non collegate al tributo: sentenza favorevole (vittoria in tutti i gradi di giudizio e pendenza in Cassazione all’1.1.2023) | Stralcio dell’85% della sanzione | 7 |
Lite su sanzioni non collegate al tributo: sentenza sfavorevole; assenza di sentenza; giudizio di rinvio | Stralcio del 60% della sanzione | 8 |
Lite su sanzioni non collegate al tributo: soccombenza reciproca | Pagamento del 40% (sulla parte di sentenza sfavorevole) e del 15% (sulla parte di sentenza favorevole) | 9 |
Lite su sanzioni collegate al tributo con tributo definito o pagato | Si definisce a costo zero | 10 |
Lite su sanzioni collegate al tributo senza tributo definito o pagato | Si definisce come se si stesse trattando di lite sul tributo | 10 |
Tributi doganali
Oltre alle liti in tema di accise, rientrano nella definizione anche quelle aventi ad oggetto dazi doganali e IVA all’importazione, qualora sia presente una sanzione collegata al tributo. In questo caso, è necessario versare integralmente il dazio e/o l’IVA dovuta, oltre agli interessi, ma non sono dovute le sanzioni (circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 14.3.2023 n. 9).
Liti avverso atti di riscossione
La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia fiscale: possono quindi emergere problemi se la parte è l’Agente della riscossione.
In base alla prassi occorre considerare la parte processuale in senso formale (circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6, § 2.2). Pertanto, se l’Agenzia fiscale, a seguito di notifica del ricorso, di chiamata in causa o di intervento volontario (non però se successivo all’1.1.2023, risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2023 n. 306), è parte del processo, la lite potrebbe essere definibile.
Di contro, in occasione della definizione dell’art. 39 co. 12 del DL 98/2011 si dava importanza alla parte processuale sostanziale, dovendosi attribuire rilievo alla natura dei motivi di ricorso, che devono essere relativi all’Agenzia fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 48 § 1).
Definizione delle liti in Cassazione (art. 5 della L. 130/2022)
La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022. Il relativo termine di presentazione della domanda è scaduto il 16.1.2023.
Di norma, quest’ultima definizione era più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000 euro o sino a 50.000 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.
L’Agenzia fiscale, per poter fruire dell’art. 5 della L. 130/2022 doveva essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale. Nella definizione ex art. 1 co. 186 della L. 197/2022 si guarda all’ultima sentenza depositata all’1.1.2023.
Ricorsi riuniti
Ove i ricorsi siano stati riuniti e alcuni siano stati definiti ai sensi dell’art. 5 della L. 130/2022, per i restanti rimane possibile definire ex L. 197/2022 (circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6 § 5.2).
Contributi previdenziali e assistenziali
La definizione non riguarda i processi sui contributi dovuti all’INPS o ad altri enti di previdenza (devoluti comunque al giudice ordinario), ancorchè la base imponibile sia la stessa delle imposte sui redditi.
La giurisprudenza ha diverse volte stabilito che la definizione tributaria è irrilevante ai fini contributivi, che continuano ad essere parametrati al maggior reddito accertato (Cass. 20.1.2021 n. 950). Né si può sostenere che, definita la lite, sia definitivo l’accertamento contributivo (Cass. 25.8.2020 n. 17652, Cass. 18.9.2019 n. 23301).
Enti territoriali
Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.
Modello di definizione
Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.9.2023, mediante modello approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294.
Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.
Entro il 30.9.2023 la domanda può essere sostituita, barrando l’apposita casella nel nuovo modello che si trasmette.
Compilazione
Occorre indicare gli elementi strumentali all’identificazione del processo (dati del ricorrente, del resistente, valore della lite, numero di RGR o di RGA, ecc.). Per la Direzione provinciale, è necessario indicare il codice dell’ufficio legale.
La parte concernente la quantificazione delle somme da versare richiede particolare attenzione: infatti, se da un lato bisogna scomputare quanto versato a titolo di riscossione frazionata, dall’altro le “porzioni” di atto interessate da giudicato interno o da autotutela in diminuzione non entrano a far parte della definizione.
Nonostante l’art. 1 co. 196 della L. 197/2022 sancisca che si scomputano le somme versate “a qualsiasi titolo”, l’Agenzia delle Entrate ritiene, indebitamente, non scomputabili gli aggi di riscossione (secondo l’isolata posizione della Cass. 25.1.2023 n. 2378, è possibile scomputare quanto pagato a seguito di definizione al terzo della sanzione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 472/97).
In nessun caso si ha diritto al rimborso e, ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Trasmissione
Il modello può essere presentato sia dal contribuente abilitato a Entratel o a Fisconline sia da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
La trasmissione può avvenire esclusivamente tramite l’applicazione telematica a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 15.3.2023 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 15.3.2023).
Nel periodo antecedente era possibile l’invio alla PEC della Direzione provinciale.
Per i tributi doganali si veda la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 14.3.2023 n. 141685.
Pagamento delle somme
Entro il 30.9.2023 occorre pagare tutte le somme o la prima rata.
Considerato che, nel modello di definizione, va indicato il giorno di pagamento delle somme o della prima rata, questo deve precedere la trasmissione del modello stesso.
È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire di regola in un massimo di venti rate di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (per il 2023, il tasso è del 5% annuo ex DM 13.12.2022).
Per ogni controversia va effettuato un distinto versamento.
Rate successive alla terza
Il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in 51 rate mensili di pari importo. In questo caso, ferme le scadenze di legge, l’intero debito va suddiviso in 54 rate (provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2023 n. 250755).
La scadenza coincide con l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2024, con l’eccezione di dicembre, nel qual caso la scadenza è il 20.12 (art. 1 co. 194 della L. 197/2022, come modificato dal DL 34/2023).
L’ultima rata va quindi pagata entro il 31.3.2028.
Compilazione del modello F24
Mediante la ris. 14.2.2023 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter eseguire i versamenti, utilizzando l’ordinario modello F24.
Ai fini della compilazione del modello:
- occorre indicare il “codice ufficio”, ricavabile nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (se si tratta di Direzione provinciale, il codice è quello dell’ufficio legale);
- il campo “anno di riferimento” deve coincidere con quello riportato nella domanda di definizione.
Termine | Adempimento | Indicazioni |
30.9.2023 | Domanda di definizione | Modello approvato conprovv. Agenzia delle Entrate 2.2.2023 n. 30294 |
30.9.2023 | Pagamento totalità delle somme | Codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6) |
30.9.2023 | Pagamento prima rata | |
31.10.2023, 20.12.2023; 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 di ciascun anno | Pagamento rate successive | Massimo 20 rate (interessi legali) |
Ultimo giorno lavorativo di ogni mese; per dicembre la scadenza è il 20 | Pagamento rate successive alla terza | Il debito che residua dalla quarta rata in poi può essere dilazionato in 51 rate mensili |
Sospensione dei processi
La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:
- il processo rimane sospeso sino al 10.10.2023;
- se, entro il 10.10.2023, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l’estinzione del giudizio.
Diniego di definizione
Il diniego di definizione, atto impugnabile dal contribuente, va notificato entro il 30.9.2024.
Insieme al ricorso contro il diniego è possibile chiedere la revocazione della pronuncia di estinzione, ormai definitiva.
Sospensione dei termini processuali
I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 11 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023.
La sospensione riguarda solo le controversie definibili.
Fattispecie | Adempimento | Effetto |
Liti che rientrano nella definizione | Istanza presso la segreteria | Sospensione del processo sino al 10.10.2023 |
Liti che rientrano nella definizione | Deposito, entro il 10.10.2023, della domanda e del modello F24 | Estinzione con decreto |
Liti che rientrano nella definizione | Omesso deposito, entro il 10.10.2023, della domanda e modello F24 | Il processo prosegue |
Termine per il diniego di definizione | – | 30.9.2024 |
Termini per impugnare o riassumere che scadono tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023 | – | Sospensioneper 11 mesi |