Nel CdM del 03/11/2023 veniva approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo introduttivo di disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. In data 25/01/2024 viene definitivamente approvato dal CdM il DLgs “Accertamento” che integra ed in parte modifica i termini delle disposizioni di cui al CdM del 03/11/2023.
La disciplina del concordato preventivo biennale
Al Concordato Preventivo Biennale (CPB) potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Per l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale,
Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri del 25/01/2024 ha sancito l’applicazione dell’istituto in via sperimentale ai contribuenti forfetari, e definito il termine per l’adesione e di conseguenza dell’invio delle dichiarazioni reddituali per il 2024 al 15 ottobre2.
Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (non avere debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato)3. Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l’accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti).
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L’adesione non produce effetti ai fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Le misure premiali
L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:
– avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017;
– non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza4).
Le citate disposizioni si applicano a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l’applicazione delle misure premiali.
Gli effetti della mancata adesione
Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).
La Procedura di accesso
La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:
– i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
– il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest’ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024 (per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.
In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
Decadenza del concordato
Il concordato cessa di produrre effetto, per entrambi i periodi d’imposta oggetto dello stesso, nei seguenti casi:
- a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.
- Nel caso in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si faccia riferimento al possesso di requisiti reddituali, sarà necessario tenere conto del reddito effettivo, e non di quello concordato; parimenti, il reddito effettivo rileverà anche ai fini della determinazione dell’ISEE del contribuente in concordato preventivo biennale.
In ogni caso, anche nei periodi di imposta oggetto di concordato i contribuenti saranno tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati ISA (ove dovuta). ↩︎ - la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto (Fonte: InformazioneFiscale). ↩︎
- su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, con il DLgs. “Accertamento” scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato. ↩︎
- gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria della Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato ↩︎